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Закон-делегация Европейского союза 2026 года о переносе директив ЕС в итальянское право
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2026
DISEGNO DI LEGGE
N. 2025
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2026 presentato dal
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)
di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (TAJANI)
con il
Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)
con il
Ministro della giustizia (NORDIO)
con il
Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
con il
Ministro della difesa (CROSETTO)
con il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
con il
Ministro delle imprese e del made in Italy
(URSO)
con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)
con il
Ministro della salute (SCHILLACI)
e con il
Ministro del turismo (MAZZI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 2026
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)
1.Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 12 della presente legge e all'annesso allegato A.
2.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3.Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 4, e 11, comma 9, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41bis della citata legge n. 234 del 2012.
Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)
1.Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo i princìpi e criteri contenuti nelle direttive o nei regolamenti da attuare e quelli aggiuntivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d)
, della medesima legge n. 234 del 2012, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024.
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
apportare al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2749;
b)
designare, mediante criteri specifici per l'individuazione delle amministrazioni, degli enti e degli istituti pubblici competenti in coerenza con le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, le autorità competenti ad autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti o la messa in servizio in deroga alle procedure di valutazione di conformità sulla base dei pertinenti atti di esecuzione dell'Unione europea, anche in relazione all'eventualità dell'adozione di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato, compresa l'individuazione della struttura del Ministero delle imprese e del made in Italy preposta all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 43 quater e 43 quinquies della direttiva 2014/53/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, come modificata dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/2749, e i relativi compiti che scaturiscono dal medesimo articolo 9;
c)
assicurare, a cura delle autorità procedenti nell'ambito delle procedure autorizzative in deroga, da definire ai sensi della lettera b)
, il coinvolgimento di enti ovvero di soggetti o di organi tecnici ordinariamente utilizzati dalle autorità competenti per la vigilanza del mercato, per il supporto tecnico nelle valutazioni di conformità dei prodotti e in caso di adozione e utilizzo di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato, in virtù delle peculiari caratteristiche dei prodotti designati come beni rilevanti per la crisi;
d)
adeguare la disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78, al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85, al decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86, al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, e prevedere nuove sanzioni per le materie regolate dalla direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relative al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in relazione ai beni rilevanti per la crisi per le violazioni degli obblighi introdotti dalla direttiva (UE) 2024/2749 durante il periodo di emergenza del mercato interno.
3.Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva 2014/33/UE, mediante le modifiche e le integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, necessarie al corretto e integrale recepimento dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2024/2749.
4.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, e che modifica le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 a seguito della dismissione della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie online
)
1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2647 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2025, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
fermo restando l'ambito delle competenze dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ( alternative dispute resolution
–ADR) stabilito dalla vigente normativa in ragione della loro istituzione presso le Autorità di vigilanza di settore, definire le modalità di accesso alle procedure ADR per la risoluzione di una controversia con professionisti di Paesi terzi, esercitando l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1bis
, comma 2, primo periodo, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, in particolare, subordinando l'accesso all'accordo delle parti sulla risoluzione della controversia sulla base del diritto nazionale in cui l'organismo ADR è stabilito e in cui il consumatore interessato ha la sua residenza, nonché all'impegno del professionista ad essere vincolato alle norme procedurali ADR;
b)
prevedere che le funzioni di punto di contatto ADR, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE, siano svolte dal soggetto designato quale Centro nazionale della Rete dei centri europei dei consumatori (ECC- Net
), disponendo altresì che esso eserciti le funzioni disciplinate dal citato articolo nei casi e con le modalità ivi previsti;
c)
adottare misure per promuovere la partecipazione dei professionisti e dei consumatori alle procedure ADR;
d)
disciplinare le conseguenze della mancata risposta da parte del professionista di cui all'articolo 5, paragrafo 9, comma 2, della direttiva 2013/11/UE, tenuto anche conto delle specifiche previsioni normative settoriali;
e)
apportare modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in particolare all'articolo 37, comma 3, lettera h)
, al fine di prevedere un obbligo di partecipazione dei professionisti relativamente alla procedura ADR disciplinata dall'Autorità di regolazione dei trasporti negli ambiti di competenza;
f)
apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/2647;
g)
apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
2.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo (direttiva sul monitoraggio del suolo))
1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
designare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quale autorità competente a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, assicurando il coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in considerazione delle rispettive competenze, e prevedendo adeguati meccanismi di coordinamento istituzionale con detto Dipartimento e con il citato Ministero, ove necessario anche attraverso la previsione dell'adozione, d'intesa o di concerto, dei provvedimenti occorrenti;
b)
individuare le autorità competenti di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2025/2360, responsabili dell'adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva, tenendo conto della vigente ripartizione delle funzioni in materia, tra amministrazioni centrali, regionali e locali;
c)
prevedere l'istituzione di uno o più tavoli di coordinamento e di indirizzo strategico tra le amministrazioni competenti, operanti sotto la responsabilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché prevedere che i componenti e i partecipanti svolgano l'incarico integralmente a titolo gratuito e che ad essi non spetti alcuna forma di remunerazione o rimborso spese, ai fini dell'attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, in modo da assicurare, nei tempi previsti, il corretto svolgimento delle attività di cui alla medesima direttiva;
d)
individuare uno o più distretti del suolo che coprano l'intero territorio nazionale e siano sotto la responsabilità di una o più autorità individuate ai sensi della lettera b)
, nonché le unità di suolo, tenendo conto prioritariamente degli strumenti di pianificazione e monitoraggio territoriale vigenti;
e)
disciplinare il sistema di monitoraggio del suolo, ivi incluso il monitoraggio del consumo del suolo, in conformità ai princìpi e alle disposizioni di cui al capo II della direttiva (UE) 2025/2360, tenendo conto degli strumenti di monitoraggio esistenti;
f)
introdurre, in attuazione del capo III della direttiva (UE) 2025/2360, strumenti e misure a sostegno della salute e della resilienza del suolo, nonché princìpi di mitigazione del consumo di suolo, tenendo conto degli strumenti e delle misure già vigenti;
g)
salvaguardare la possibilità di adottare provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, ovvero, negli altri casi, provvedimenti di natura non regolamentare, finalizzati ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2025/2360, nonché l'aggiornamento dei relativi allegati tecnici;
h)
apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili, fermo restando il rispetto dei princìpi vigenti in materia di assetto istituzionale e ripartizione delle competenze stabiliti dall'ordinamento nazionale.
2.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità)
1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2026/470 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;
b)
prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater)
, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva (UE) 2022/2464, ivi compresi:
1)i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;
2)il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c)
attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al citato decreto legislativo n. 39 del 2010, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti, nonché con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 e 26quater del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
d)
esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2026/470, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità, nonché l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in considerazione anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;
e)
apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2026/470 nonché ai princìpi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Rivedere, ove opportuno, le opzioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2464 tenendo conto, tra l'altro, del nuovo perimetro applicativo degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità come individuato dalla direttiva (UE) 2026/470;
f)
prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo;
g)
disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, il Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b)
e c)
del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.
2.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI)
1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il recepimento della direttiva (UE) 2026/1472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2026, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici
, ai fini dell'attuazione dell'articolo 22 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, numero 15), della citata direttiva (UE) 2026/1472:
a)
prevedere che, nella procedura di valutazione, la vittima non possa essere sottoposta ad atti invasivi della sua sfera psico-fisica senza il suo consenso;
b)
consentire, in ogni caso, alla vittima il diritto di conoscere gli esiti della sua valutazione e di chiederne la revisione in caso di necessità e assicurare alle parti la conoscibilità degli elementi posti a base della valutazione, se utilizzati per l'adozione di provvedimenti e decisioni, in accordo con le regole del procedimento.
2.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI
Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937)
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
designare l'Ispettorato nazionale del lavoro, ed eventuali altre autorità individuate tra quelle dotate di specifica competenza nelle attività di contrasto, quale autorità competente a effettuare le indagini e i controlli per verificare l'adempimento degli obblighi previsti del regolamento (UE) 2024/3015 posti a carico degli operatori economici, al fine di garantire lo scambio di informazioni con l'autorità di cui alla lettera b)
;
b)
designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento (UE) 2024/3015 e della loro esecuzione, e attribuire alla stessa i poteri istruttori necessari a verificare l'ottemperanza delle decisioni di cui al citato articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015 da parte degli operatori economici che ne sono destinatari;
c)
designare le autorità competenti a ricevere le comunicazioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;
d)
attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie agli operatori economici in caso di inosservanza delle decisioni di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/3015, determinandone la cornice edittale in modo da assicurare che tali sanzioni siano efficaci, proporzionate e deterrenti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3015;
e)
prevedere l'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di 25 unità di ruolo, di cui 3 dirigenti, 15 funzionari e 7 impiegati per assicurare lo svolgimento delle attività di competenza di cui al regolamento (UE) 2024/3015;
f)
prevedere forme di coordinamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015, tra le autorità coinvolte;
g)
prevedere, in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2024/3015, l'attribuzione alle autorità competenti del potere di utilizzare il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativamente all'espletamento delle attività di vigilanza sui prodotti realizzati con lavoro forzato.
3.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera e)
, pari a euro 3.770.818 per l'anno 2027, a euro 3.742.022 per l'anno 2028, a euro 3.949.743 per l'anno 2029, a euro 4.206.829 per l'anno 2030, a euro 4.473.238 per l'anno 2031, a euro 4.746.525 per l'anno 2032, a euro 5.029.527 per l'anno 2033, a euro 5.327.680 per l'anno 2034, a euro 5.800.092 per l'anno 2035 e a euro 6.184.320 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede a carico del bilancio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2023/988 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno)
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024.
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
apportare al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, al decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, e al decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23, le modifiche e le integrazioni necessarie all'attuazione del regolamento (UE) 2024/2748;
b)
designare, mediante criteri specifici per l'individuazione delle amministrazioni, degli enti e degli istituti pubblici competenti in coerenza con le competenze delle autorità di vigilanza già stabilite dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, le autorità competenti ad autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti o la messa in servizio in deroga alle procedure di valutazione di conformità sulla base dei pertinenti atti di esecuzione dell'Unione europea, anche in relazione all'eventualità dell'adozione di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato;
c)
assicurare, a cura delle autorità procedenti, nell'ambito delle procedure autorizzative in deroga definite ai sensi della lettera b)
, il coinvolgimento di enti ovvero soggetti o organi tecnici ordinariamente utilizzati dalle autorità competenti per la vigilanza del mercato, per il supporto tecnico nelle valutazioni di conformità dei prodotti ed in caso di adozione ed utilizzo di norme tecniche e specifiche comuni da parte dell'Unione europea nonché per le necessità specifiche dell'attività di vigilanza del mercato, in virtù delle peculiari caratteristiche dei prodotti designati come beni rilevanti per la crisi;
d)
adeguare la disciplina sanzionatoria prevista dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, dal decreto legislativo n. 17 del 2010, dal decreto legislativo n. 106 del 2017, dal decreto legislativo n. 17 del 2019 e dal decreto legislativo n. 23 del 2019, stabilendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in relazione ai beni rilevanti per la crisi per le violazioni degli obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2024/2748 durante il periodo di emergenza del mercato interno.
3.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche)
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025.
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
individuare e designare le autorità competenti responsabili dell'applicazione e dell'esecuzione del regolamento (UE) 2025/2365, definendone le funzioni, i poteri di controllo, ispezione e accertamento, nonché le modalità di coordinamento e cooperazione tra le stesse;
b)
individuare i possibili criteri di esenzione degli operatori economici dal rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2025/2365, in coerenza con quanto previsto dal medesimo regolamento;
c)
individuare le autorità competenti al rilascio, alla sospensione e alla revoca delle certificazioni previste dal regolamento (UE) 2025/2365, nonché alla vigilanza sugli organismi di certificazione e di valutazione della conformità;
d)
adeguare e integrare il sistema sanzionatorio vigente mediante la previsione di sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d)
, della legge n. 234 del 2012;
e)
adeguare e integrare il sistema sanzionatorio vigente mediante la previsione di sanzioni penali, anche alternative alle sanzioni amministrative, efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/2365, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento;
f)
prevedere misure volte a favorire l'accesso alle informazioni in materia di conformità al regolamento (UE) 2025/2365, nonché l'assistenza tecnica, organizzativa e formativa agli operatori economici, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese, per le finalità di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno))
1.Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, di seguito denominato « regolamento ».
2.Fermo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:
a)
apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente volte ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento.
3.Al fine di assicurare l'immediato adeguamento della normativa nazionale al regolamento, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro dallo stesso delegato e composta dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy
, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro della salute, dall'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, ove nominata, dall'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, dall'Autorità politica delegata in materia di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ove nominata, dal Ministro dell'economia e delle finanze. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il presidente dell'Unione delle province d'Italia e, come osservatori, i rappresentanti di organizzazioni internazionali, delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali e del sistema dell'università e della ricerca, nonché esperti. Per la partecipazione alle sedute della Cabina di regia non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né di rimborso spese.
4.Al fine di affrontare le situazioni di crisi come definite dall'articolo 3, numero 1), del regolamento, la Cabina di regia di cui al comma 3:
a)
propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali da perseguire nelle predette situazioni di crisi e sulle misure da adottare ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento;
b)
designa i rappresentanti dell'Italia nel comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento;
c)
si esprime sui protocolli di crisi volontari elaborati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 10 del regolamento;
d)
delibera la formulazione alla Commissione europea della richiesta di effettuare test di resilienza ai sensi dell'articolo 12 del regolamento;
e)
assicura il coordinamento delle iniziative necessarie per garantire l'attuazione delle misure contenute negli atti di esecuzione e delle raccomandazioni adottati dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del regolamento, nonché per favorire l'efficace collaborazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea e gli altri Stati membri;
f)
delibera la segnalazione alla Commissione europea delle situazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento;
g)
delibera la formulazione alla Commissione europea della richiesta di procedere all'acquisto di beni e servizi ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento;
h)
si esprime sulle proposte di accordo elaborate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), ovvero ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento.
5.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è individuata la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri preposta allo svolgimento delle attività di ufficio di collegamento ai sensi dell'articolo 8 del regolamento. In particolare, l'ufficio di collegamento di cui al primo periodo:
a)
svolge le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia di cui al comma 3 e cura l'attuazione delle deliberazioni da essa adottate;
b)
è responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con gli uffici centrali di collegamento di altri Stati membri e con l'ufficio di collegamento a livello dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento;
c)
è responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con le autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento;
d)
svolge, con il supporto delle autorità nazionali competenti, l'attività di monitoraggio per la rilevazione degli incidenti significativi di cui all'articolo 3, numero 7), del regolamento e provvede alla loro segnalazione alla Commissione europea e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del regolamento;
e)
partecipa alla predisposizione dei test di resilienza di cui all'articolo 12 del regolamento e alla loro effettuazione;
f)
assicura, coordinando l'attività delle autorità nazionali competenti, il supporto alla Commissione europea nell'acquisizione delle informazioni e dei dati occorrenti e nello svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno di cui al capo I del titolo IV del regolamento, nonché per l'adozione delle misure di risposta alle emergenze nel mercato interno di cui al capo III del medesimo titolo IV, garantendo il monitoraggio delle perturbazioni della libera circolazione delle persone coinvolte nella produzione e nella fornitura di beni e servizi;
g)
svolge ogni altra funzione prevista dal regolamento e che non sia di titolarità delle autorità nazionali competenti.
6.La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri preposta allo svolgimento delle attività di ufficio di collegamento ai sensi del comma 5 assume, altresì, le funzioni di punto di contatto unico nazionale ai sensi dell'articolo 24 del regolamento.
7.Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri incaricata dello svolgimento delle attività di cui ai commi 5 e 6, possono essere istituiti gruppi di lavoro e tavoli di coordinamento in relazione a specifiche tematiche, composti dai rappresentanti delle amministrazioni di cui al comma 3 nonché delle altre amministrazioni interessate. Per la partecipazione ai gruppi di lavoro o ai tavoli di coordinamento istituiti ai sensi del primo periodo non è, in alcun caso, previsto il riconoscimento di gettoni di presenza, compensi, indennità, emolumenti, comunque denominati, né di rimborso spese.
8.Fino alla formalizzazione da parte della Cabina di regia delle designazioni di cui al comma 4, lettera b)
, partecipano alle riunioni, anche preparatorie, del Comitato per le emergenze e la resilienza nel mercato interno di cui all'articolo 4 del regolamento, il Capo pro tempore del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di membro titolare, e il dirigente generale preposto all'Ufficio per il mercato interno e la competitività del medesimo dipartimento, in qualità di membro supplente.
9.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)
1.Al fine di assicurare il coordinamento tra l'ordinamento nazionale e la normativa dell'Unione europea in materia di servizi di locazione di alloggi a breve termine, anche tenuto conto della vigente disciplina nazionale di cui all'articolo 13ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a)
apportare alla normativa vigente e, in particolare, all'articolo 13ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 2024/1028, in relazione alla procedura di registrazione per il rilascio del codice identificativo nazionale (CIN) e alle informazioni che devono essere fornite dal privato istante;
b)
adeguare e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2024/1028 con riguardo agli obblighi posti a carico delle piattaforme online di locazione a breve termine relativamente al controllo e alla verifica degli annunci e delle dichiarazioni dei locatori, alla comunicazione dei dati, nonché all'informazione alle autorità competenti dei risultati delle verifiche compiute ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7 del regolamento, prevedendo sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
c)
individuare nel Ministero del turismo l'autorità nazionale competente per la verifica del corretto rilascio e utilizzo del CIN, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1028, nonché per gli obblighi di trasmissione dei dati, di informazione, di monitoraggio e di esecuzione, stabiliti rispettivamente dagli articoli 9, 12, paragrafo 4, 13, 14 e 15 del medesimo regolamento;
d)
provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie per l'adattamento del sistema informatico nazionale e, in particolare, della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero del turismo ai sensi dell'articolo 13quater
, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al fine di garantire il tempestivo e integrale adempimento degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/1028, anche in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 10 e 11 relativi all'istituzione e al coordinamento dei punti di ingresso digitali unici, nonché all'articolo 12 in merito all'accesso ai dati.
3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4.Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera d)
, è autorizzata la spesa di euro 995.676 per l'anno 2027. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
Onorevoli Senatori
. – Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa (ATN)
Allegato A (articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.
2) Direttiva delegata (UE) 2025/1223 della Commissione, del 10 aprile 2025, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per la professione di veterinario (Testo rilevante ai fini del SEE).
3) Direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, concernente la patente di guida, che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE).
4) Direttiva (UE) 2025/2206 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva (UE) 2025/2205 per quanto riguarda talune interdizioni alla guida.
5) Direttiva (UE) 2025/2450 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2025/2456 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento.
8) Direttiva (UE) 2026/706 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/32/UE per quanto riguarda i sistemi di misura per le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici e per i distributori di gas compresso e i contatori dell'energia elettrica, del gas e dell'energia termica (Testo rilevante ai fini del SEE).
9) Direttiva (UE) 2026/799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (Testo rilevante ai fini del SEE).
10) Direttiva (UE) 2026/804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (Testo rilevante ai fini del SEE).
11) Direttiva (UE) 2026/805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, recante modifica della direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento, e della direttiva 2008/105/CE, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (Testo rilevante ai fini del SEE).
12) Direttiva (UE) 2026/806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2026, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione e la direttiva 2014/24/UE per quanto riguarda i servizi di valutazione nel quadro della risoluzione (Testo rilevante ai fini del SEE).
13) Direttiva (UE) 2026/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, che modifica la direttiva (UE) 2015/2302 per rendere più efficace la protezione dei viaggiatori e per semplificare e chiarire alcuni aspetti di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE).
14) Direttiva (UE) 2026/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2026, sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio.
15) Direttiva (UE) 2026/1194 del Consiglio, del 26 maggio 2026, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione).
Пояснительная записка авторов — не текст закона. Она вынесена сюда из документа, чтобы не смешиваться с нормами; перевод машинный, редакцией не вычитывается.
SENATO DELLA REPUBBLICA
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Реквизиты
| Страна | Италия |
| Орган | Сенат Италии |
| Вид | закон / законопроект |
| Язык | it |
| Дата документа | 2026-09-02 |
| Объём | 52 981 знаков |
| Редакций | 1 |
| Впервые увидели | 2026-09-15 |
| Проверен | 2026-09-18 01:29 |
| fase | 60427 |
| akn | https://raw.githubusercontent.com/SenatoDellaRepubblica/AkomaNtosoBulkData/master/Leg19/Atto00060427/ddlpres/01521091-ft.akn.xml |
Редакции документа
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