{"check":null,"uid":"8540dc58338bbe79","title":"Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10225045]","title_generated":false,"country":"Италия","organ":"Гарант защиты персональных данных Италии","kind":"law","kind_name":"Законодательство","lang":"it","date":"2026-02-12","summary":"Регулятор признал незаконным раскрытие местным органом здравоохранения новому работодателю сведений о трудоустройстве должника при ответе на запрос об обращении взыскания по налогам. Организацию предупредили за нарушение принципов законности, справедливости и прозрачности (ст. 5(1)(a) GDPR), правового основания обработки (ст. 6 GDPR) и ст. 2-тер Кодекса; иные корректирующие меры не применены ввиду исчерпания последствий. Учреждение обязано опубликовать решение и провело обучение персонала.","snippet":"","topics":["Персональные данные"],"status":"ok","error":"","text_len":17521,"versions":4,"url":"https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10225045","first_seen":"2026-09-07","last_checked":"2026-09-17 02:32","relevance":"hit","score":21,"query":"","source_key":"garante_it","verdict":{"relevance":"hit","score":21,"topics":["Персональные данные"],"need_body":3,"authorities":[{"kind":"орган","name":"Garante per la protezione dei dati personali","topic":"Персональные данные"},{"kind":"акт","name":"regolamento generale sulla protezione dei dati","topic":"Персональные данные"},{"kind":"акт","name":"2016/679","topic":"Персональные данные"},{"kind":"акт","name":"codice in materia di protezione dei dati personali","topic":"Персональные данные"}],"evidence":[{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":478,"ctx":"febbraio 2026  registro dei provvedimenti  n. 71 del 12 febbario 2026  il garante per la protezione dei dati personali  nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. pasquale stanzione, presid","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":916,"ctx":"rile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce, “regola","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"protezione dei dati","weak":false,"pos":1041,"ctx":"circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce, “regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “regolamento”);  visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “codice in","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":1161,"ctx":"to, “regolamento”);  visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (ue) 20","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":1426,"ctx":"rile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (di segu","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":1732,"ctx":"zzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in g.u. n. 106 dell’8 ma","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"Garante per la protezione dei dati personali","weak":false,"pos":509,"ctx":"edimento del 12 febbraio 2026  Registro dei provvedimenti  n. 71 del 12 febbario 2026  IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. 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Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;\n\nVISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);\n\nVISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);\n\nVISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);\n\nVista la documentazione in atti;\n\nViste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;\n\nRelatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;\n\nPREMESSO\n\n1. Introduzione.\n\nCon reclamo presentato in data XX ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il Sig. XX, nel lamentare per il tramite del proprio avvocato una presunta violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, ha rappresentato che, con nota del XX, l’Azienda Sanitaria Locale Verbanio Cusio Ossola, a fronte di un pignoramento presso terzi, originato dal mancato pagamento di imposte e tributi comunali e notificato alla medesima Azienda nell’asserita qualità di datore di lavoro del reclamante, nel redigere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c., avrebbe reso noto al creditore procedente – il XX - che il reclamante, con procedura di mobilità, presta servizio presso il XX a partire dal febbraio XX.\n\n2. L’attività istruttoria.\n\nIn merito ai fatti lamentati, nell’ambito dell’istruttoria, la predetta Azienda Sanitaria Locale, con nota del XX, ha rappresentato in particolare che:\n\n- la circostanza che il reclamante avesse assunto un nuovo impiego presso il XX con procedura di mobilità è stata esplicitata “in ottemperanza al principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni nel perseguimento di finalità di preminente interesse pubblico consistente nella riscossione coattiva di tributi comunali”; ciò “tenuto conto delle disposizioni contenute nell’ art. 72 bis e 72 ter del DPR n. 602/1973 come modificato dall’ art. 3, comma 5, del D.L. n. 16/2012 e del rilevato preminente interesse pubblico alla luce della natura dei crediti riferiti alla riscossione coattiva, attivata dall’Ente Locale mediante procedura di pignoramento presso terzi”;\n\n- “l’informazione resa al XX nella specifica circostanza, contenente l’elemento forse eccedente, non era stata, allo stato, reputata di carattere particolarmente riservato, privilegiando in tale contesto, per le legittime finalità della procedura attivata dall’Ente Locale, gli elementi di trasparenza, in quanto l’indicazione risultava pertinente ed avrebbe consentito allo stesso di dar corso all’ iter di recupero dei tributi erariali”.\n\nCon nota del XX, l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato alla predetta Azienda Sanitaria Locale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, sul presupposto che il trattamento dei dati del reclamante nel caso di specie fosse stato effettuato in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.\n\nCon la medesima nota, il predetto titolare è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).\n\nCon nota dell’XX, l’Azienda Sanitaria Locale, che non ha richiesto di essere audita, ha presentato una memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:\n\nl’informazione in questione “è stat[…a] comunicat[…a] a un ente pubblico tenuto al segreto d'ufficio e alla corretta gestione dei dati, anticipando tutt’al più una informazione che l’Amministrazione pignorante avrebbe comunque acquisito con le normali procedure di accesso UNEP”;\n\n“stante l’accaduto, ed alla luce dell’importanza che il rapporto fra trasparenza amministrativa e tutela della riservatezza assume per questo ente, è stato programmato un adempimento specifico in termini di formazione focalizzato interamente sul rapporto privacy-trasparenza, di prossima attivazione”.\n\n3. Esito dell’attività istruttoria.\n\nAll’esito dell’attività istruttoria, è emerso che, a fronte della notifica del pignoramento presso terzi dei debiti del reclamante, l’Azienda Sanitaria Locale Verbanio Cusio Ossola, nel rendere la dichiarazione prevista dalla legge (v., in particolare, art. 547 c.p.c.), ha reso noto al creditore procedente – il XX – che a partire dal XX il reclamante, all’esito di una procedura di mobilità, presta servizio presso il XX, amministrazione che coincide quindi con il nuovo datore di lavoro dell’interessato. Ciò al fine di favorire il soddisfacimento di dichiarate finalità di preminente interesse pubblico connesse alla riscossione coattiva dei tributi comunali di cui il reclamante risultava debitore, ritenute dalla medesima Azienda Sanitaria Locale prevalenti sulla riservatezza dell’interessato, nonché, più in generale, nell’ottica della leale cooperazione che contraddistingue i rapporti tra le pubbliche amministrazioni.\n\nAl riguardo, per quanto in particolare rileva in relazione al caso in esame, si fa presente che, nell’ambito del contesto lavorativo, i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati se il trattamento è necessario, in generale, per la gestione del rapporto di lavoro e per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge o dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (artt. 6, par. 1, lett. c), e 88 del Regolamento). Il trattamento è, inoltre, lecito quando sia “necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, parr. 1, lett. e), 2 e 3, del Regolamento).\n\nLa normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del […] regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di “comunicazione” di dati personali a terzi, da parte di soggetti pubblici, è ammessa solo al ricorre delle condizioni previste dall’art. 2-ter, commi 1, 1-bis, 2 e 4, par. 1, lett. a), del Codice.\n\nIl titolare del trattamento è tenuto, in ogni caso, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).\n\nIn tale quadro, si evidenzia che, anche a seguito della cessazione del rapporto lavorativo, la messa a disposizione dei dati a soggetti esterni all’organizzazione amministrativa, in assenza di specifiche disposizioni normative che prevedano tale trattamento, può dare luogo, anche tenuto conto della definizione di “terzo”, contenuta nell’art. 4, par. 1, n. 10), del Regolamento, a una “comunicazione” di dati personali illecita in quanto sprovvista di un’idonea base giuridica (cfr. art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice).\n\nAnche nella fase successiva alla cessazione del rapporto lavorativo, infatti, l’amministrazione, titolare del trattamento, è tenuta ad evitare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati, ogni occasione di superflua e ingiustificata conoscibilità dei dati da parte di soggetti non autorizzati, limitandosi a comunicare a terzi i dati dei soggetti che hanno rivestito la posizione di dipendenti solo in presenza di specifiche previsioni normative (art. 2-ter del Codice; v. anche le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”, del 14 giugno 2007, pubblicate in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1417809, spec. par. 5.1, per cui “i casi in cui l’amministrazione pubblica è legittimata a comunicare informazioni che riguardano i lavoratori a terzi, soggetti pubblici o privati”, sono individuati da “specifiche disposizioni legislative o regolamentari”).\n\nQuanto al caso di specie, si osserva in primo luogo che le disposizioni richiamate dall’Azienda Sanitaria Locale in corso d’istruttoria non prevedono espressamente che, nell’ambito della procedura di espropriazione presso terzi, il terzo cui viene notificato il pignoramento, non ritenendosi più debitore dell’esecutato, debba indicare al creditore procedente l’esistenza di altri crediti pignorabili, dovendosi esso limitare a “specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna” nonché “i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato” (cfr. art. 547 c.p.c.).\n\nNé, anche considerando i rischi per i diritti e le libertà degli interessati esecutati, risulta sufficiente, a tal fine, invocare generali obblighi di trasparenza e cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, non ravvisandosi in relazione a siffatte procedure alcuna specifica disposizione che preveda in modo puntuale tale trattamento.\n\nCiò stante, anche tenuto conto che l’ordinamento prevede già in favore dei creditori procedenti specifici strumenti per procedere alla ricerca di crediti pignorabili (v., in generale, art. 492-bis c.p.c.), deve concludersi che, nel caso di specie, l’Azienda Sanitaria Locale ha dato luogo ad una “comunicazione” dei dati del reclamante ad un soggetto “terzo” – il XX – in maniera non conforme al principio di “liceità, correttezza e trasparenza” e in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice.\n\n4. Conclusioni.\n\nAlla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019 non ricorrendo alcuno dei casi previsti dall’art. 11 ivi richiamato.\n\nSi confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Azienda Sanitaria Locale Verbanio Cusio Ossola nei termini di cui sopra.\n\nTanto premesso, occorre, tuttavia, tenere in considerazione taluni elementi, anche di contesto, emersi nel corso dell’istruttoria, che risultano indispensabili ai fini della valutazione in concreto dell’entità delle violazioni riscontrate e della lesività della complessiva condotta (v. cons. 148 del Regolamento).\n\nIn particolare, tenuto conto che:\n\nla violazione rappresenta, ad ogni modo, un episodio di carattere isolato e ha riguardato informazioni, riconducibili ad un solo interessato, che non appartengono alle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del Regolamento e che, più in generale, il creditore procedente avrebbe comunque potuto acquisire ricorrendo alle specifiche procedure prevista dalla legge (cfr. art. 83, par. 2, lett. a) e g), del Regolamento);\n\nla violazione presenta carattere colposo, essendo la comunicazione stata effettuata ritenendo erroneamente di dover agevolare il creditore, nell’ottica della leale cooperazione tra le pubbliche amministrazioni e nel perseguimento di dichiarate finalità di trasparenza (cfr. art. 83, par. 2, lett. b), del Regolamento);\n\nl’Azienda Sanitaria Locale ha dichiarato di aver programmato uno specifico intervento di carattere formativo nella prospettiva di sensibilizzare il personale autorizzato al trattamento dei dati e prevenire il verificarsi di simili accadimenti in futuro (cfr. art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento);\n\nl’Istituto ha offerto una piena cooperazione con l’Autorità nel corso dell’istruttoria (art. 83, par. 2, lett. f), del Regolamento);\n\nnon risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento, aventi la medesima natura di quelle accertate in relazione ai fatti di reclamo (art. 83, par. 2, lett. e), del Regolamento).\n\nle circostanze del caso concreto inducono a qualificare lo stesso come “violazione minore”, ai sensi del cons. 148 e dell’art. 83, par. 2, del Regolamento, nonché delle “Linee guida riguardanti l'applicazione e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai fini del regolamento (UE) n. 2016/679”, adottate dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017, WP 253, e fatte proprie dal Comitato europeo per la protezione dei dati con l’“Endorsement 1/2018” del 25 maggio 2018.\n\nAlla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e dei termini complessivi della vicenda in esame, si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire il titolare del trattamento per la violazione delle disposizioni sopraindicate, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento (cfr. anche cons. 148 e art. 83, par. 2, del Regolamento).\n\nConsiderato che la condotta ha ormai esaurito i suoi effetti, non ricorrono i presupposti per l’adozione di ulteriori misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.\n\nSi rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.\n\nTUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE\n\na) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’Azienda Sanitaria Locale Verbanio Cusio Ossola, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB), C.F. 00634880033, per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice nei termini di cui in motivazione;\n\nb) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce la predetta Azienda Sanitaria Locale, quale titolare del trattamento in questione, per aver violato gli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 del Regolamento e 2-ter del Codice, come sopra descritto;\n\nc) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;\n\nd) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.\n\nAi sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.\n\nRoma, 12 febbraio 2026\n\nIL PRESIDENTE\n\nStanzione\n\nIL RELATORE\n\nCerrina Feroni\n\nIL SEGRETARIO GENERALE\n\nMontuori\n\nScheda\n\nDoc-Web\n\n10225045\n\nData\n\n12/02/26\n\nArgomenti\n\nPubblica Amministrazione\n\nLavoro pubblico\n\nTipologie\n\nAmmonimento","changes":[{"id":668,"doc_id":10454,"v_from":13758,"v_to":13987,"detected_at":"2026-09-12 02:35:31","added":0,"removed":22,"summary":"--- \n+++ \n-\n-Vedi anche (10)\n-\n-Newsletter del 12/12/16 - 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Ddl Concretezza, parere favorevole, ma chieste garanzie per lavoratori - Polizia e foto segnaletiche, ok a nuovo software per la ricerca in archivio\n-\n-Provvedimento del 17 dicembre 2020 [9525337]"},{"id":623,"doc_id":10454,"v_from":13302,"v_to":13758,"detected_at":"2026-09-11 03:38:19","added":10,"removed":10,"summary":"--- \n+++ \n+Newsletter del 12/12/16 - Volto e voce per l'accesso ai cedolini on line: sì al test - Diritto all’oblio, no per casi giudiziari gravi\n+\n+Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la disciplina di attuazione della disposizione di cui all’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” - 19 settembre 2019 [9147290]\n+\n+Provvedimento del 7 marzo 2019 [9121890]\n+\n-Provvedimento del 7 marzo 2019 [9121890]\n-\n-Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento - 3 novembre 2023 [9954845]\n+Ordinanza ingiunzione nei confronti di Roma Capitale - 17 dicembre 2020 [9524175]\n-Ordinanza ingiunzione nei confronti di Roma Capitale - 17 dicembre 2020 [9524175]\n-\n-Sponsorizzazioni nella p.a. - 20 settembre 2006 [1349342]\n-\n-La privacy non pone ostacoli all'acquisizione da parte della P.A. delle sentenze penali a carico dei dipendenti - 26 luglio 1999\n-\n-Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, sul disegno di legge n. 920, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo\n+Audizione del Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433 recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo\n+\n+Newsletter del 15 ottobre 2018 - Ddl Concretezza, parere favorevole, ma chieste garanzie per lavoratori - Polizia e foto segnaletiche, ok a nuovo software per la ricerca in archivio"},{"id":537,"doc_id":10454,"v_from":11128,"v_to":13302,"detected_at":"2026-09-10 04:31:51","added":10,"removed":10,"summary":"--- \n+++ \n-Newsletter del 12/12/16 - Volto e voce per l'accesso ai cedolini on line: sì al test - Diritto all’oblio, no per casi giudiziari gravi\n-\n-Parere su uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la disciplina di attuazione della disposizione di cui all’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” - 19 settembre 2019 [9147290]\n+Ordinanza ingiunzione nei confronti di Miropass S.r.l. - 17 dicembre 2020 [9525315]\n+Parere sullo schema di decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento - 3 novembre 2023 [9954845]\n+\n+Parere del Garante su uno schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pa - 7 febbraio 2013 [2243168]\n+\n-Tessera personale di riconoscimento in formato elettronico per il personale della pubblica amministrazione - 18 febbraio 2010 [1702885]\n-\n-Audizione del Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1433 recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo\n-\n-Newsletter del 15 ottobre 2018 - Ddl Concretezza, parere favorevole, ma chieste garanzie per lavoratori - Polizia e foto segnaletiche, ok a nuovo software per la ricerca in archivio\n-\n-Parere su una istanza di acceso civico - 28 febbraio 2019 [9103079]\n+Sponsorizzazioni nella p.a. - 20 settembre 2006 [1349342]\n+\n+La privacy non pone ostacoli all'acquisizione da parte della P.A. delle sentenze penali a carico dei dipendenti - 26 luglio 1999\n+\n+Audizione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, sul disegno di legge n. 920, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"}],"passport":{"data":{"act":{"jurisdiction":"Италия","title_official":"Provvedimento del 12 febbraio 2026 [10225045]","title_short":"","level":"подзаконный акт","date_adopted":"12-02-2026","date_in_force":"","date_version":"12-02-2026","phased":"","status":"действует","sunset":"","regulator":"Гарант защиты персональных данных Италии","related":""},"goal":{"problem":"нарушение правил обработки персональных данных государственными органами","goal":"защита конфиденциальности граждан и обеспечение соответствия обработки данных требованиям законодательства о защите персональных данных","targets":"отсутствуют","scope":"государственные органы, обрабатывающие персональные данные работников","exclusions":""},"subjects_note":{"protected":"работники государственных учреждений"},"subjects":[{"role":"государственный орган, оператор персональных данных","who":"Аптека Санитарной Локальной Вербанио Кусио Осола","criteria":"является оператором персональных данных согласно законодательству","count":"нет данных"}],"norms":[{"address":"","addressee":"государственный орган, оператор персональных данных","essence":"Государственный орган обязан соблюдать принципы законности, корректности и прозрачности при обработке персональных данных сотрудников, а также использовать минимально необходимые данные для достижения целей обработки","type":"обязанность","mechanism":"ограничение модели","cost_channel":"административный","cost_kind":"разовый","trigger":"до начала деятельности","sanction":"амониторинг","refs":"Регламент (ЕС) № 2016/679, Кодекс в области защиты персональных данных","form":"цифровая","in_force":"12-02-2026","ru_analog":"требуется проверка"}]},"made_by":"GigaChat-2","made_at":"2026-09-16 07:39:17","edited_at":null,"edited_by":null}}