{"check":null,"uid":"76c378e6f6cda9ea","title":"Provvedimento del 26 febbraio 2026 [10232933]","title_generated":false,"country":"Италия","organ":"Гарант защиты персональных данных Италии","kind":"law","kind_name":"Законодательство","lang":"it","date":"2026-02-26","summary":"Регулятор установил, что адвокат незаконно передал работодателю своей бывшей клиентки данные о её уголовном деле и статусе обвиняемой для оценки возможности взыскания. Судимость была погашена оправдательным приговором. Орган признал обработку нарушающей принципы законности, корректности, прозрачности и минимизации по ст. 5 GDPR, но не назначил штраф с учётом ограниченного числа лиц и отсутствия прошлых нарушений. 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Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componente e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;\n\nVISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);\n\nVISTO il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;\n\nESAMINATA la documentazione in atti;\n\nVISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;\n\nRELATORE il prof. Pasquale Stanzione;\n\nPREMESSO\n\n1. L’istanza pervenuta.\n\nÈ pervenuto a questa Autorità un reclamo relativo ad un presunto trattamento illecito dei dati personali della signora XX da parte dell’avvocato XX.\n\nIn particolare, la reclamante lamenta che l’avv. XX avrebbe inviato alla “XX” (in realtà, alla XX, XX) una email, riportata integralmente in allegato ed in seguito acquisita agli atti, del seguente tenore, per quanto qui rileva:\n\n“[…] Dal 29 maggio 2019 ho assistito, come difensore di fiducia la signora XX, nata a XX il XX, imputata del reato di calunnia (art. 368 c.p.) nel procedimento penale n. XX della Procura della Repubblica di XX, definito con sentenza del Tribunale di XX del XX. Dovendo intraprendere un’azione patrimoniale risarcitoria nei confronti della signora XX per fatti connessi al mandato difensivo espletato nei suoi confronti per oltre 6 anni, chiedo di essere informato se la stessa è ancora dipendente presso codesta Istituzione e con quali mansioni […]”.\n\n2. L’attività istruttoria preliminare.\n\nCon nota in data 11 settembre 2025 l’Ufficio del Garante, considerato che la predetta email configurava una comunicazione a terzi di dati personali dell’interessata, chiedeva all’avv. XX di fornire le seguenti informazioni:\n\n- il motivo ed il fondamento giuridico in base ai quali aveva inviato la predetta email al presunto datore di lavoro della reclamante;\n\n- il motivo ed il fondamento giuridico in base ai quali aveva specificamente riportato i dati giudiziari relativi al procedimento penale nel quale aveva assunto il patrocinio della reclamante;\n\n- ogni altro elemento ritenuto utile per le valutazioni di questa Autorità in merito al reclamo in oggetto.\n\n2.1. Con nota trasmessa in data 25 settembre 2025, l’avv. XX forniva il riscontro richiesto, dichiarando, per quanto rileva in questa sede, di avere assunto la difesa della signora XX in un procedimento penale instaurato innanzi al Tribunale di XX, all’esito del quale la signora XX è stata assolta con formula piena, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., perché “il fatto non costituisce reato”, con sentenza divenuta irrevocabile per mancata impugnazione di controparte.\n\nInoltre l’avvocato ha riferito quanto sinteticamente di seguito riportato.\n\nA seguito del diniego opposto dalla compagnia assicuratrice della reclamante al rimborso di alcune spese sopportate a causa del processo, la signora XX ha avviato una controversia nei confronti della propria compagnia, dando corso a una fitta serie di comunicazioni via email e via PEC, frequentemente anche inviate per conoscenza al legale.\n\nA tale contenzioso il XX è rimasto del tutto estraneo, limitandosi – in spirito di collaborazione – a fornire alla propria ex assistita ogni documentazione utile a comprovare la sua effettiva partecipazione al processo penale.\n\nNon avendo ottenuto riscontro favorevole da parte della propria compagnia assicuratrice, la signora XX gli avrebbe progressivamente rivolto accuse infondate e del tutto strumentali, attribuendogli la responsabilità per il mancato rimborso delle asserite coperture assicurative ed intrapreso iniziative aggressive persecutorie, con reiterate email, pec, telefonate dal contenuto apertamente ingiurioso e minaccioso; messaggi WhatsApp molesti, esposti strumentali presentati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di XX e persino interferenze familiari e condotte lesive della sfera privata, contattando il figlio del XX, XX.\n\nA fronte di tale situazione, il XX ha riferito di aver deciso di “intraprendere azioni legali in sede penale e civile, a tutela della propria sfera personale e professionale, mediante la proposizione di una domanda risarcitoria nei confronti della signora XX. Le iniziative giudiziarie si rendono necessarie già a partire dalle prime comunicazioni PEC a contenuto minatorio e gravemente diffamatorio, e appaiono ancor più giustificate alla luce della perdurante condotta persecutoria, aggressiva, estorsiva e calunniosa tenuta dall’esponente nel corso del tempo.”.\n\nL’intendimento del legale di intraprendere un’azione giudiziaria nei confronti della signora XX avrebbe trovato ostacolo nella totale assenza di disponibilità patrimoniali della stessa sul territorio nazionale, come accertato attraverso le interrogazioni effettuate presso i registri immobiliari e catastali. Per tale ragione – e con esclusiva finalità di tutela giudiziale potenziale – il XX ha ritenuto opportuno presentare formale istanza di accesso alla XX, al solo scopo di verificare se la sig.ra XX risultasse ancora impiegata presso tale istituzione. Un eventuale esito positivo di tale verifica avrebbe infatti consentito, se e quando necessario, di attivare azioni esecutive presso terzi per il soddisfacimento di eventuali crediti risarcitori, nei limiti e secondo le forme di legge.\n\nNell’istanza, il XX ha indicato: la propria qualità professionale; la finalità difensiva dell’accesso; l’intendimento di intraprendere un’azione patrimoniale risarcitoria nei confronti della signora XX, in relazione ai fatti connessi al mandato difensivo espletato per oltre sei anni.\n\nL’indicazione delle generalità della signora XX, così come la motivazione posta a fondamento dell’accesso amministrativo – secondo l’avv. XX - erano coerenti con i principi di lealtà processuale, pertinenza, continenza e proporzionalità, e riflettevano una finalità difensiva legittima e trasparente e l’accesso era finalizzato esclusivamente all’accertamento dell’esistenza di un rapporto lavorativo in essere con l’Istituzione XX, al solo scopo di verificare preliminarmente la possibilità di promuovere un’azione risarcitoria utile ed effettiva, evitando – in caso contrario – l’inutile aggravio di costi e l’impiego di risorse professionali in procedimenti privi di concreta eseguibilità. La condotta sarebbe stata quindi coerente con il legittimo esercizio del diritto di difesa, riconosciuto e tutelato dall’articolo 24 della Costituzione e dall’articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU).\n\nI dati personali riportati nell’istanza risultavano comunque già nella piena disponibilità della reclamante, in quanto impiegati in atti pubblici e processuali; ogni informazione attinente al procedimento penale a carico della signora XX – comprese la sua qualità di imputata, la natura dell’imputazione, il numero del procedimento, nonché l’esito definitorio – era già di dominio pubblico, non solo in ragione della celebrazione pubblica delle udienze dibattimentali, ma anche per effetto della diffusione mediatica delle notizie relative alla sentenza di assoluzione.\n\nPer tali motivi, l’avv. XX ha chiesto il rigetto del reclamo proposto dalla signora XX, in quanto privo dei presupposti di fatto e di diritto richiesti dall’articolo 77 del Regolamento.\n\n2.2. Orbene, dagli atti della istruttoria preliminare, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, è risultato confermato che l’avv. XX ha presentato formale istanza di accesso alla XX (breviter Istituto), per appurare se la sig.ra XX risultasse ancora impiegata presso tale Istituzione, allo scopo di verificare preliminarmente la possibilità di promuovere un’azione risarcitoria utile ed effettiva, volendo accertare che, in caso di vittoria e riconoscimento del diritto ad un risarcimento dei danni, ci sarebbero stati redditi della reclamante da aggredire.\n\nLe modalità di tale accertamento adottate dall’avv. XX sono apparse contrarie alla normativa in materia di dati personali.\n\nEd invero, nell’irrituale richiesta rivolta all’Istituto, in ordine all’attuale esistenza di un rapporto di lavoro con la XX, il XX ha riportato dati personali di natura giudiziaria della prefata del tutto eccedenti – al contrario di quanto da lui sostenuto – quali il fatto che la medesima era stata imputata per il delitto di calunnia.\n\nTra l’altro, dalla lettura della nota di richiesta rivolta all’istituto emerge che, seppure vi fosse indicato che il procedimento penale era stato definito con sentenza, non veniva precisato che la XX era stata assolta con formula piena – contrariamente a quanto dichiarato dall’avv. XX nella nota di riscontro a questa Autorità (“l’indicazione del precedente rapporto difensivo, del procedimento penale, del ruolo rivestito dall’interessata e del relativo esito assolutorio […]” evidenze aggiunte).\n\nIn buona sostanza, è apparso all’Ufficio che il XX non avesse alcuna necessità di richiamare i predetti dati giudiziari, anche perché dagli atti risultava che l’eventuale azione risarcitoria nei confronti della XX non era connessa alla vicenda giudiziaria penale ormai conclusa, ma alla presunta “condotta persecutoria, aggressiva, estorsiva e calunniosa tenuta dall’esponente nel corso del tempo” (così nella nota di riscontro dell’avv. XX).\n\nI dati personali della reclamante in argomento apparivano inoltre obiettivamente idonei a danneggiare l’immagine e la reputazione della reclamante di fronte al suo presunto datore di lavoro, a prescindere dagli effettivi intenti dell’avv. XX.\n\nTale uso illecito dei dati personali della reclamante non sembrava potesse essere giustificato dalle ragioni economiche indicante dall’avv. XX, quali l’evitare le spese dell’intrapresa di una causa risarcitoria nei confronti di persona che si sarebbe potuta rivelare incapiente, essendo questo un rischio che può essere affrontato con mezzi leciti (come una indagine patrimoniale, nelle forme consentite dalla legge), ma non può certo essere evitato con l’abuso dei dati personali dell’interessato.\n\nIn definitiva, il trattamento dei dati personali della signora XX effettuato dall’avv. XX non appariva lecito, corretto e trasparente (principio della “liceità, correttezza e trasparenza” del trattamento) ed i dati trattati non adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (principio della “minimizzazione dei dati”).\n\n3. La notifica delle violazioni e le memorie difensive.\n\nSulla base delle risultanze dell’istruttoria preliminare e della loro valutazione nei termini sopra descritti, l’Ufficio ha notificato all’avv. XX l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 58, paragrafo 2, e 83 del Regolamento, ai sensi degli articoli 77 e segg. del Regolamento, dell’articolo 166 del Codice e degli articoli 12 e segg. del regolamento 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, nonché all’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell' 8 maggio 2019 e reperibile nel sito internet istituzionale di questa Autorità, https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home), indicando, oltre agli avvisi di rito sul diritto di difesa:\n\na) quale oggetto del procedimento, il trattamento dei dati personali della signora XX da parte dell’avv. XX, per avere questi inviato al presunto datore di lavoro della reclamante dati personali relativi a reati in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento e di minimizzazione dei dati, secondo quanto sopra indicato;\n\nb) quale disposizione presumibilmente violata con il predetto trattamento, l’articolo 5, par. 1, lettera a), del Regolamento, ai sensi del quale “i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza)” e lettera c), ai sensi del quale i dati trattati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati)”;\n\nc) quale disposizione sanzionatoria relativa alle predette presunte violazioni, l’articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento, ai sensi del quale, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 del Regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20.000.000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore, ferma restando la possibilità di applicare, in aggiunta od in sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria, le misure correttive di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), del Regolamento (articolo 83, par. 2, del Regolamento).\n\n3.1. L’avv. XX ha prodotto ampia nota difensiva, sostenendo, per quanto qui rileva, quanto segue.\n\nEgli non avrebbe inviato email o PEC alla XX, in quanto l’interlocuzione sarebbe avvenuta tramite il modulo telematico messo a disposizione sul sito istituzionale della XX per le public information requests, con limitazione del numero massimo di caratteri inseribili nel campo “Descrizione”, il che avrebbe reso impossibile riportare, nel ristretto spazio disponibile, una descrizione analitica del procedimento penale, del relativo sviluppo dibattimentale e dell’esito definitorio della sentenza emessa dal Tribunale di XX all’esito del giudizio di primo grado, di cui peraltro, alla data della compilazione del form, non aveva contezza piena, in particolare rispetto al assaggio in giudicato della sentenza n. XX.\n\nEgli nutriva la ragionevole convinzione, fondata su elementi documentali acquisiti nel corso del dibattimento, che la XX fosse già pienamente a conoscenza della pendenza del procedimento penale e del suo esito, atteso che la stessa signora XX – in adempimento ai doveri imposti ai dipendenti delle Istituzioni XX – aveva provveduto a informare sia la XX (presso cui prestava servizio quando il processo ebbe inizio), sia la stessa XX (presso cui aveva preso servizio poco prima della conclusione del giudizio di primo grado), come si evince da quanto rappresentato dal XX nel corso dell’arringa difensiva all’udienza del XX (verbale di udienza acquisito agli atti), dove “sulla base delle precise indicazioni fornite dalla stessa assistita”, veniva dato atto che la signora XX aveva comunicato tempestivamente alle Istituzioni XX competenti la pendenza del procedimento penale, tanto che da questo era dipeso il suo trasferimento dalla sede di XX a XX (“è una donna che per questo procedimento penale è stata allontanata dalla XX, è stata costretta... è stata trasferita a XX”).\n\nLa condotta del XX era propedeutica all’eventuale promozione di azioni giudiziarie a tutela, non solo rispetto alle “condotte persecutorie, diffamatorie ed estorsive successivamente tenute dalla reclamante”, ma anche ad “ulteriori fronti di potenziale contenzioso”, quali: la contestazione dell’accordo transattivo sugli onorari professionali, concluso e poi contestato dalla XX; l’azione negatoria rispetto ad una pretesa restitutoria di € 4.549,20 avanzata dalla reclamante e ritenuta dal XX totalmente infondata; un’azione per responsabilità aggravata (artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.) a “fronte della campagna persecutoria, disciplinare e mediatica posta in essere nei confronti dello scrivente”.\n\nIn tale contesto, il XX ritiene di avere legittimamente agito per acquisire la conoscenza dello stato lavorativo dell’esponente, al fine di verificare ex ante la capienza patrimoniale della controparte, la concreta utilità di intraprendere azioni giudiziarie, la possibilità di eventuali esecuzioni presso terzi (enti sovranazionali inclusi), l’assenza di rischio di attività processuali inutili o economicamente diseconomiche.\n\nPeraltro, i dati giudiziari richiamati – sempre secondo il legale – sono minimi, pertinenti e indispensabili al fine dell’accesso; il richiamo al procedimento penale e al ruolo di imputata della reclamante costituiva l’unico modo per documentare il pregresso mandato difensivo, elemento necessario a dimostrare la legittima motivazione dell’interesse e la qualità professionale dello scrivente, fondamento per giustificare il legame giuridico con la persona su cui veniva richiesto il dato lavorativo.\n\nQuanto all’atto di apertura del procedimento di valutazione della condotta notificato dall’Ufficio del Garante, il XX ritiene che lo stesso, in realtà, recherebbe una anticipazione di giudizio sul merito della vicenda, più che “una neutrale contestazione provvisoria funzionale all’istruttoria” o, addirittura, una “apparente prevenzione dell’Ufficio” nei suoi confronti.\n\nSecondo il XX, il Garante avrebbe errato nel ritenere che sussistano mezzi leciti (come una indagine patrimoniale, nelle forme consentite dalla legge) per accertare la continenza patrimoniale della reclamante; sempre secondo il XX, l’unico strumento normativo tipizzato sarebbe l’accesso telematico ai dati dell’anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali ai sensi dell’articolo 492-bis c.p.c., tuttavia attivabile solo a fronte di un credito già consacrato in un titolo esecutivo.\n\nLa reclamante avrebbe divulgato ella stessa i dati personali relativi alle sue vicende giudiziarie penali, attraverso: le udienze pubbliche relative al processo penale nel quale era difesa dal XX; l’assicurazione che doveva risarcirla per le spese processuali sopportate; l’Ordine degli Avvocati di XX e il CDD forense di XX, destinatari di plurime segnalazioni, esposti e solleciti; PEC inviate spesso in cc o ccn a terzi diversi dal difensore; altre istituzioni pubbliche italiane (Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di XX, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di XX; Questura di XX); la rivista on line XX, alla quale la medesima si è rivolta con una email per chiedere la rimozione dell’indicazione per esteso delle sue generalità nella notizia pubblicata della sua assoluzione nel processo penale d cui sopra. In conclusione, secondo il XX, “non può configurarsi violazione della riservatezza per la mera reiterazione di un dato che l’interessato ha già reso pubblico a una pluralità di destinatari.”. Infine, secondo il XX, la sua condotta non avrebbe causato alcun danno, né materiale né morale, alla reclamante.\n\nSulla base dei motivi sopra richiamati, l’avv. XX chiede che il reclamo presentato dalla signora XX sia archiviato.\n\n3.2. Con nota di replica del 26 gennaio 2026, la signora XX rappresenta, per quanto rileva in questa sede, che quand’anche l’avv. XX non avesse utilizzato una email per contattare la XX, tuttavia non corrisponde al vero che il modulo telematico utilizzabile per comunicare con la XX aveva spazi limitati, consentendo l’inserimento di 4000 caratteri; come pure, che la comunicazione delle sue vicende processuali ad alcuni soggetti (nel caso di specie indicati dal XX), non corrisponde a renderle pubbliche.\n\nInoltre, la XX nega di avere mai comunicato al proprio datore di lavoro la pendenza del procedimento penale, secondo quanto affermato dall’avv. XX nell’udienza del XX in autonoma scelta in ordine alle argomentazioni difensive da spendere nell’interesse dell’imputata, così come non corrisponde al vero che la medesima fu trasferita a XX a causa del procedimento penale che la vedeva imputata, avente inizio nel 2019, in quanto la presa di servizio a XX avvenne in virtù della sua assunzione, nell’anno 2018 (e fino al 2022), presso XX, con sede a XX, rapporto di lavoro che seguiva i precedenti incarichi presso la XX e XX e precedeva l’incarico presso la XX.\n\nInfine la reclamante: rileva che per verifiche patrimoniali preventive, l'avv. XX, avrebbe potuto incaricare una delle tante società di servizi che operano in tali ambiti, senza dover contattare il suo datore di lavoro; contesta le affermazioni dell’avv. XX secondo cui la sua condotta non le avrebbe arrecato alcun danno, né materiale né morale, lamentando che questo è invece scaturito a seguito della divulgazione di informazioni estremamente confidenziali in vari uffici della XX per almeno due mesi.\n\n4. L’esito dell’istruttoria.\n\n4.1. In via preliminare, occorre respingere le affermazioni dell’avv. XX secondo cui la puntualità degli addebiti a lui contestati con l’atto di apertura del presente procedimento avrebbe rappresentato un’anticipazione di giudizio o, addirittura, mostrato una “apparente prevenzione” nei confronti del XX. Invero, l’apertura di un procedimento di valutazione della condotta è una fase amministrativa che viene intrapresa con grande scrupolo, solamente quando, a seguito di una rigorosa, ancorché propedeutica, valutazione da parte dell’Ufficio, gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria preliminare non consentono di procedere all’archiviazione immediata del reclamo. In tale contesto, l’indicazione puntuale dei motivi per i quali la condotta dell’agente “appare” (così espressamente nella comunicazione di apertura del procedimento di valutazione) illecita ha lo scopo di segnalare a questi quali sono gli elementi di fatto e di diritto rispetto ai quali è chiamato a difendersi.\n\n4.2. Venendo al merito della questione, la circostanza che il XX si sia rivolto alla XX inviando una email, oppure tramite un modulo telematico messo a disposizione sul sito istituzionale della XX, appare di scarso rilievo, considerando che lo spazio disponibile messo a disposizione dal modulo telematico è di 4000 caratteri – a fronte dei circa 1350 caratteri utilizzati dal XX per la sua comunicazione – onde avrebbe consentito di specificare che il procedimento penale a carico della XX si era concluso con sentenza di assoluzione.\n\nL’argomento secondo cui la XX avrebbe già “autodivulgato” volontariamente i dati personali oggetto dell’attuale procedimento con le comunicazioni sopra indicate non rileva, in quanto la comunicazione del dato a soggetti determinati e per finalità legittime è cosa ben diversa dalla divulgazione o diffusione di dati personali a soggetti indeterminati, che rende il dato di pubblico dominio (cfr. artt. 4, par. 1, n. 2 del Regolamento e 2-ter, comma 4, del Codice).\n\nAnche la “ragionevole convinzione” dell’avv. XX che la XX fosse già pienamente a conoscenza della pendenza del procedimento penale e del suo esito non poggia su elementi oggettivi di prova, basandosi esclusivamente sulla requisitoria resa dal medesimo XX nel corso del processo penale, le cui affermazioni in specie sono negate recisamente dalla XX; né risulta provato un trasferimento punitivo a XX della reclamante, disposto dal suo datore di lavoro a causa della qualità di imputato della medesima.\n\nVenendo alla comunicazione dei dati giudiziari della signora XX al suo datore di lavoro, la motivazione indicata dall’avvocato XX non ne dimostra la legittimità. L’esigenza di acquisire notizie in ordine alla capienza patrimoniale della controparte per evitare la promozione di iniziative giudiziarie infruttuose, non corrisponde ad un interesse legittimo prevalente sui diritti di riservatezza degli interessati, specie quando sono in gioco dati a tutela rafforzata come quelli “giudiziari”. Il rischio di intrapresa di attività processuali che potrebbero poi risultare inutili per l’incapienza dell’eventuale soccombente non può essere riversato sul medesimo e con sacrificio del suo diritto alla tutela dei dati personali.\n\nCiò non impedisce la difesa in giudizio dei propri diritti, con assunzione, tuttavia, dei normali connessi rischi, non ultima l’alea dell’esito finale della causa.\n\nCiò vale a prescindere dall’esistenza di mezzi alternativi per accertare le condizioni economiche di un soggetto, come ad esempio le agenzie investigative munite di licenza prefettizia ex articolo 134 del TULPS e nel rispetto nella normativa a tutela dei dati personali.\n\nPertanto, la comunicazione di dati giudiziari della reclamante al suo datore di lavoro risulta illecita ed eccedente.\n\nCirca l’eventuale esistenza di danni materiali o morali, la questione non attiene all’accertamento dell’illecito ma, semmai, alla determinazione della sua gravità ai fini dell’applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie, o alla intrapresa di eventuali azioni di risarcimento dei danni da parte dell’interessato (art. 82 del Regolamento), per le quali questa Autorità non è competente.\n\n5. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.\n\nAlla luce di quanto complessivamente rilevato, l’Autorità ritiene che le dichiarazioni del titolare del trattamento e la documentazione fornite nel corso dell’istruttoria non consentano di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e che risultino pertanto inidonee a disporre l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo peraltro alcuno dei casi previsti dall’articolo 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.\n\nIl trattamento dei dati personali effettuato dall’avv. XX risulta infatti illecito, nei termini su esposti, in quanto posto in essere in violazione dell’articolo 5, par. 1, del Regolamento e, segnatamente, del principio di liceità, correttezza e trasparenza (lettera a)) e minimizzazione dei dati (lettera c)).\n\nSulla base dei criteri indicati dall’articolo 83 del Regolamento, considerando che la condotta ha esaurito i suoi effetti, che il numero di interessati e dei terzi coinvolti è limitato e che non risultano eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento, si ritiene che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. i), del Regolamento.\n\nEssendo comunque stata accertata l’illiceità del trattamento di dati personali nei termini di cui in motivazione, si ritiene di dover ammonire, ai sensi dell’articolo 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, l’avv. XX, per aver violato l’articolo 5 del Regolamento.\n\nSi ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’articolo 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.\n\nTUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE\n\nDICHIARA\n\nl'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dall’avvocato XX per la violazione dell’articolo 5 del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;\n\nAMMONISCE\n\nl’avvocato XX per avere effettuato un trattamento di dati personali in violazione dell’articolo 5 del Regolamento;\n\nDISPONE\n\na) ai sensi dell’articolo 154-bis, comma 3, del Codice e dell’articolo 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;\n\nb) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’articolo 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’articolo 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.\n\nAi sensi dell’articolo 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo articolo 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.\n\nRoma, 26 febbraio 2026\n\nIL PRESIDENTE\n\nStanzione\n\nIL RELATORE\n\nStanzione\n\nIL SEGRETARIO GENERALE\n\nMontuori\n\nScheda\n\nDoc-Web\n\n10232933\n\nData\n\n26/02/26\n\nArgomenti\n\nDati giudiziari\n\nAvvocati\n\nTipologie\n\nAmmonimento","changes":[{"id":664,"doc_id":10452,"v_from":13755,"v_to":13983,"detected_at":"2026-09-12 02:35:26","added":0,"removed":22,"summary":"--- \n+++ \n-\n-Vedi anche (10)\n-\n-Ordinanza di ingiunzione nei conrronti di avv. 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