{"check":null,"uid":"0c224ea7e7563cd1","title":"Provvedimento del 13 novembre 2025 [10210803]","title_generated":false,"country":"Италия","organ":"Гарант защиты персональных данных Италии","kind":"law","kind_name":"Законодательство","lang":"it","date":"2025-11-13","summary":"Регулятор установил, что компания обработала и опубликовала онлайн видео с участием несовершеннолетних детей клиента в рамках летнего центра без получения отдельного согласия родителей. Действия признаны нарушением принципов законности обработки по ст. 5(1)(a) и правового основания по ст. 6(1)(a) GDPR. С учётом сотрудничества компании, отсутствия прошлых нарушений и быстрого удаления контента нарушение квалифицировано как незначительное. Компании вынесено предупреждение и предписано в течение 30 дней доработать формы согласований; при неисполнении возможна административная санкция.","snippet":"","topics":["Персональные данные"],"status":"ok","error":"","text_len":25458,"versions":2,"url":"https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10210803","first_seen":"2026-09-09","last_checked":"2026-09-17 02:32","relevance":"hit","score":23,"query":"","source_key":"garante_it","verdict":{"relevance":"hit","score":23,"topics":["Персональные данные"],"need_body":3,"authorities":[{"kind":"орган","name":"Garante per la protezione dei dati personali","topic":"Персональные данные"},{"kind":"акт","name":"2016/679","topic":"Персональные данные"},{"kind":"акт","name":"codice in materia di protezione dei dati personali","topic":"Персональные данные"}],"evidence":[{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":479,"ctx":"novembre 2025  registro dei provvedimenti  n. 726 del 13 novembre 2025  il garante per la protezione dei dati personali  nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. pasquale stanzione, presid","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":930,"ctx":"seguito “regolamento”);  visto il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “codice”) come novellato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 recante “dispo","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":1330,"ctx":"va alcune violazioni da parte di komplett società cooperativa rispetto al trattamento dei dati personali relativi ai propri figli;  esaminata la documentazione in atti;  viste le osservazioni fo","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":1822,"ctx":"2023, con la quale sono state segnalate alcune violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte di komplett società cooperativa.  la xx ha rappresentato che la menzionata socie","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"privacy","weak":true,"pos":4025,"ctx":"tivo, “ad ogni genitore o esercente la potestà genitoriale viene sottoposta l’informativa privacy e viene raccolto il loro consenso al trattamento dei dati dei minori, compresa l’autorizz","zone":"текст","weight":0},{"topic":"Персональные данные","term":"dati personali","weak":false,"pos":8501,"ctx":"nella fattispecie in esame, la società ha implementato “una procedura di trattamento” di dati personali che −nel caso di realizzazione di video quale quello oggetto di contestazione− prevede un","zone":"текст","weight":1},{"topic":"Персональные данные","term":"Garante per la protezione dei dati personali","weak":false,"pos":510,"ctx":"dimento del 13 novembre 2025  Registro dei provvedimenti  n. 726 del 13 novembre 2025  IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. 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Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia componenti, e il cons. Angelo Fanizza segretario generale;\n\nVISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);\n\nVISTO il d.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. del 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;\n\nVISTA l’istanza trasmessa in data 3 settembre 2023 dalla XX con cui quest’ultima lamentava alcune violazioni da parte di Komplett Società Cooperativa rispetto al trattamento dei dati personali relativi ai propri figli;\n\nESAMINATA la documentazione in atti;\n\nVISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;\n\nRELATORE il prof. Pasquale Stanzione;\n\nPREMESSO\n\n1. La segnalazione nei confronti della Società e l’attività istruttoria.\n\nÈ pervenuta a questa Autorità un’istanza, presentata dalla XX in data 3 settembre 2023, con la quale sono state segnalate alcune violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte di Komplett Società Cooperativa.\n\nLa XX ha rappresentato che la menzionata Società −nell’ambito del servizio di centro estivo di cui ha usufruito la XX per due anni consecutivi, a partire dall’estate del 2022− avrebbe raccolto immagini, concernenti i propri figli, XX e XX, entrambi minorenni all’epoca dei fatti, e successivamente diffuso le stesse online (per il tramite del sito Internet di Komplett Società Cooperativa e di canali social), in assenza del relativo consenso.\n\nIn particolare, la XX ha lamentato l’avvenuta pubblicazione sul sito web sopra citato di “un video scaricabile in cui si vedono tutte e due i (..) bambini” −entrambi impegnati in attività di gioco presso le strutture in uso della Società ove ha avuto luogo il predetto centro estivo− senza che sia stato previamente acquisito, a tal fine, il consenso degli esercenti la potestà genitoriale dei minori.\n\nÈ stata avviata l’istruttoria nei confronti di Komplett Società Cooperativa, volta ad acquisire utili elementi di valutazione in ordine al trattamento oggetto di contestazione, anche al fine di chiarire i relativi presupposti di liceità.\n\nA tal fine, sono state trasmesse due richieste di informazioni (v. note del 22 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024), alle quali la Società ha fornito riscontro, rispettivamente con le comunicazioni del 19 gennaio 2024 e del 14 giugno 2024, ove è emerso quanto di seguito rappresentato.\n\nKomplett Società Cooperativa è una Società cooperativa −operante a far data dal 2008 nel settore dei servizi di pulizia nella zona dell’Alto Garda− che “nel corso degli anni (..) ha ampliato la propria attività di intervento”, offrendo alle famiglie di tale zona anche altri servizi di varia natura, fra i quali “il doposcuola, [il posticipo e supporto educativo intra scolastico, nonché quelli relativi alla gestione di] centri estivi” (cfr. nota del 19 gennaio 2024, pag. 1).\n\nAl riguardo, con particolare riferimento al servizio offerto dalla Società nel caso in esame, quest’ultima ha rappresentato, in termini generali, che, all’atto dell’iscrizione al centro estivo, “ad ogni genitore o esercente la potestà genitoriale viene sottoposta l’informativa privacy e viene raccolto il loro consenso al trattamento dei dati dei minori, compresa l’autorizzazione all’esecuzione di filmati e/o video” (cfr. nota del 19 gennaio 2024, pag. 1).\n\nQuest’ultima consiste nella sottoscrizione da parte dei titolari della responsabilità genitoriale, “adeguatamente informat[i] dall’operatore”, di un “consenso per le riprese video” e raccolta delle immagini del minore che “non è obbligatorio” ed è ”prestato in modo chiaramente distinguibile”, all’interno del modulo di rilascio dei consensi al trattamento dei dati relativi ai minori, denominato “Rilascio consenso per Minori” (v. nota del 14 giugno 2024 pag. 1 e relativo allegato).\n\nIn merito alle finalità del predetto trattamento, Komplett Società Cooperativa ha precisato che la raccolta delle immagini in questione è realizzata ogni anno, prevalentemente “per uso interno per i partecipanti al centro estivo”, nell’ottica di “produrre un [breve] video per mostrare ai genitori in quale attività i loro figli sono impegnati e lasciare loro un ricordo di momenti di gioco e svago trascorsi insieme agli operatori e agli altri iscritti” e che solo “occasionalmente [tali immagini] vengono pubblicat[e] sul sito per promozione del servizio offerto” (cfr. nota del 19 gennaio 2024, pag. 3).\n\nCon specifico riferimento al caso in esame, a fronte delle comunicazioni sopra citate, è stato constatato quanto di seguito riportato:\n\n- a seguito dell’avvenuta iscrizione per due anni consecutivi ad opera della XX di entrambi i figli (minori di età) al centro estivo gestito dalla Società, è stato pubblicato online, in data 29 agosto 2023, un video che li ritraeva (cfr. comunicazione del 19 gennaio 2024, pag. 3);\n\n- in tale video “i figli della signora (..) sono visibili solo per alcuni secondi” dato che per “la maggior parte sono ripresi di schiena e con effetto sfuocato, che impedisce il loro riconoscimento” (cfr. nota del 19 gennaio 2024, pagg. 1-2);\n\n- ciò ha avuto luogo “solo per un errore dell’operatore” che nel provvedere “al montaggio del video” ha mantenuto “alcuni fotogrammi in cui il figlio maggiore ed il figlio minore [della XX] sono ripresi in maniera riconoscibile” e pertanto gli stessi “sono stati pubblicati” (cfr. nota del 19 gennaio 2024, pag. 3);\n\n- il giorno lavorativo, ovvero il 4 settembre 2023, successivo alla segnalazione della XX, avanzata nei confronti della Società il 2 settembre 2023, con la quale veniva contestata la presenza online delle predette immagini, Komplett Società Cooperativa ha provveduto alla rimozione del filmato oggetto di contestazione (cfr. nota del 19 gennaio 2024, pag. 2).\n\n2. L’avvio del procedimento.\n\nCon la comunicazione del 5 novembre 2024, l’Ufficio ha provveduto a notificare a Komplett Società Cooperativa l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. artt. 5, par. 1, lett. a) e 6, par. 1, lett. a) del Regolamento.\n\nA seguito della notifica delle predette violazioni, la Società, con nota pervenuta il 3 dicembre 2024, ha fatto pervenire i propri scritti difensivi.\n\nNell’ambito delle sopra menzionate memorie, Komplett Società Cooperativa, nel ribadire le deduzioni già a suo tempo formulate con le note del 19 gennaio 2024 e del 14 giugno 2024, e nel confermare che la XX all’atto di iscrizione dei propri figli al centro estivo della Società, effettuata nel 2022 e nel 2023, non ha rilasciato “il consenso per l’utilizzo delle immagini dei figli” (v. nota del 3 dicembre 2024, pag. 1), ha altresì inteso puntualizzare che:\n\n- nel caso di specie, gli operatori che hanno effettuato il montaggio del video oggetto di contestazione “non si sono accorti della presenza dei figli della signora XX” solo “per una mera svista in totale buona fede” e, per tale ragione, “non hanno provveduto a tagliare o oscurare i (..) frame ove [gli stessi] comparivano” (v. nota del 3 dicembre 2024, pag. 2);\n\n- non appena giunta la segnalazione, la Società ha prontamente provveduto “alla rimozione del video, alla cancellazione dello stesso nelle parti in cui erano ritratti i figli della signora, così come le foto” e pertanto “attualmente, nulla che riguardi i figli della signora (..) risulta pubblicato sul sito o sui canali social della Komplett” (v. nota del 14 dicembre 2024, pag. 3);\n\n- al fine di prevenire il ripetersi in futuro di fatti analoghi a quello accaduto nella fattispecie in esame, la Società ha implementato “una procedura di trattamento” di dati personali che −nel caso di realizzazione di video quale quello oggetto di contestazione− prevede una specifica attività di controllo in base alla quale quest’ultimi vengono “prima controllati e verificati”. In aggiunta, “è stato redatto e condiviso tra gli operatori un documento interno nel quale, in modo riassuntivo ed anno per anno, vengono inseriti i nominativi dei partecipanti e i relativi consensi” (v. nota del 3 dicembre 2024, pag. 3).\n\n3. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento e provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.\n\nIn primis, si rappresenta che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”.\n\nFermo restando quanto sopra, si rileva che, all’esito dell’esame della documentazione agli atti e delle dichiarazioni rese dal titolare nel corso del procedimento, è emerso che Komplett Società Cooperativa ha posto in essere un illecito trattamento dei dati personali degli interessati menzionati in premessa. Tutto ciò in quanto il suddetto trattamento è stato posto in essere in contrasto con i principi generali di liceità di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, nonché all’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento.\n\nIn merito, in via preliminare, si rileva che, come constatato nel corso dell’attività istruttoria condotta dall’Ufficio, Komplett Società Cooperativa offre diversi servizi alle famiglie della zona dell’Alto Garda e che, con specifico riguardo al servizio di centro estivo, messo a disposizione presso le strutture in uso dalla stessa, quest’ultima effettua operazioni di trattamento dei dati personali dei minori che vi aderiscono.\n\nIn particolare, sulla base degli elementi acquisiti nonché delle successive valutazioni svolte da questo Dipartimento, risulta accertato che la Società abbia raccolto, in tale contesto, i dati personali dei figli (minorenni) dell’istante, nonché pubblicato sul sito Internet un video in cui entrambi gli interessati risultavano ritratti “in maniera riconoscibile” mentre erano impegnati nelle attività offerte dal centro estivo in questione.\n\nAl riguardo, si osserva innanzitutto che ai sensi dell’art. 4, n. 1 del RGPD, costituisce «dato personale» “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)” ove ”si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, n. 1 del Regolamento).\n\nLe immagini relative ad una persona fisica (nella misura in cui quest’ultima sia identificabile, circostanza verificatesi nel caso in esame) costituiscono pertanto un “dato personale” ai sensi della normativa di riferimento (v. parere del 20 giugno 2007 del Gruppo ex art. 29, WP 136 - “Opinion sul concetto di dato personale”).\n\nTanto premesso, si fa presente che il trattamento di dati personali posto in essere da un titolare deve essere effettuato in conformità con il Capo II del Regolamento, che impone il rispetto, tra l’altro, dei principi previsti all’art. 5, par. 1, del Regolamento e dei presupposti di liceità di cui all’art. 6, par. 1 del Regolamento.\n\nPiù nel dettaglio, l’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento, dispone che i dati personali devono essere trattati “in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” (c.d. principio di liceità, correttezza e trasparenza), mentre l’art. 6, par. 1 del Regolamento stabilisce che il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni di liceità ivi indicate (cfr. anche Cons. 40 del Regolamento), tra cui il consenso manifestato dall’interessato rispetto ad una o più specifiche finalità (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 del Regolamento).\n\nIn particolare, la manifestazione di volontà volta ad autorizzare un trattamento di dati personali relativi a minori −cui peraltro il Regolamento riconosce una specifica protezione stante la mancata o ridotta consapevolezza in merito ai rischi, alle conseguenze, nonché ai loro diritti in relazione al trattamento dei dati che li riguardano (cfr. cons. 38 del Regolamento)− richiede sempre il consenso informato di entrambi i genitori, anche laddove sia disposto il regime di affidamento condiviso del minore (cfr. in tal senso provv. 13 novembre 2024, n. 681, doc. web n. 10076481 e la giurisprudenza ivi richiamata).\n\nSul punto, merita rilevare che Komplett Società Cooperativa −che ha realizzato il video oggetto di contestazione al fine di condividere con i genitori alcuni momenti di vita della comunità partecipante al centro estivo, e ha successivamente pubblicato lo stesso sul proprio sito Internet nell’ottica di documentare e promuovere le attività offerte dalla Società nell’ambito del predetto servizio− ha posto in essere, con riguardo a tale contesto, un trattamento di dati personali relativi a soggetti minori di età in mancanza di un valido presupposto di legittimità.\n\nLa stessa, infatti, non ha fornito, ai sensi dell’art. 7, par. 1 del Regolamento, alcuna prova dell’avvenuta acquisizione del consenso della XX, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale (né del padre), alla raccolta delle immagini relative ai figli in occasione della loro partecipazione al centro estivo e alla successiva diffusione anche online di video e/o fotografie che li riguardano.\n\nLa Società ha invero confermato, nel corso dell’istruttoria, quanto rappresentato dall’istante all’Autorità il 3 settembre 2023, ossia che al momento dell’iscrizione dei propri figli al predetto centro estivo, la stessa non ha rilasciato −nell’ambito della sezione del modulo “Rilascio consenso per Minori” deputata all’acquisizione degli specifici consensi dei titolari della responsabilità genitoriale− l’autorizzazione all’utilizzo e alla diffusione delle “immagini e video de[i] minor[i] riprese nei locali in disponibilità/uso o comunque durante le attività di cui all’oggetto sociale”, ivi prevista al punto I) dello stesso (cfr. nota del 3 dicembre 2024, pag. 1 e allegato nota del 14 giugno 2024).\n\nImpregiudicate le valutazioni sopra espresse e, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina in materia di tutela di diritto all’immagine di cui all’art. 10 cod. civ. ed agli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (cd. legge sul diritto d’autore), si osserva comunque che in tale sezione −sebbene sia presente un campo ad hoc attraverso il quale l’esercente la responsabilità genitoriale può esprimere esplicitamente il consenso rispetto al trattamento da parte del titolare dei dati personali relativi ai minori di età contenuti in fotografie e/o video− la formula volta all’acquisizione del consenso in questione, ivi predisposta dalla Società, non appare sufficientemente chiara ed esaustiva, e pertanto non consente all’interessato di rilasciare un consenso specifico ed inequivocabile rispetto a tale trattamento di dati.\n\nIn tal senso, anche le “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 4 maggio 2020, hanno chiarito che “il titolare del trattamento dovrebbe progettare meccanismi di consenso che operano in maniera chiara (..), evita[ndo] ambiguità” (par. 84). Tutto ciò affinché risulti “ovvio che l’interessato [abbia] acconsentito a quel particolare trattamento” (par. 75).\n\nInvero, la previsione nel campo sopra indicato in ordine alla possibilità che, −attraverso l’autorizzazione manifestata in tale sede dal titolare della responsabilità genitoriale− le immagini raccolte possano essere anche oggetto di diffusione da parte di Komplett Società Cooperativa, contiene una indicazione ambigua in ordine alla portata di tale diffusione.\n\nNello stesso infatti il titolare si limita a riportare, in termini generici, che la pubblicazione dei video e/o fotografie dei minori possa avere luogo “tramite social network, eventi, ecc.” (cfr. allegato alla nota del 14 giugno 2024, pagg. 3 e 4).\n\nLa manifestazione di volontà resa dagli interessati, in tali termini, non può dunque soddisfare i requisiti di validità del consenso di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento, non essendo indicato, nel sopra menzionato campo, l’effettivo ambito di diffusione delle immagini dei minori acquisite nel corso dello svolgimento delle attività sociali (che come emerso, nel caso in esame, ricomprenderebbe anche, seppur occasionalmente, la pubblicazione delle stesse sul sito web della Società), né le connesse finalità perseguite.\n\nSul punto, merita anche evidenziare che la formula di acquisizione del consenso presente nel predetto campo del modulo contiene invece ulteriori dichiarazioni, che non sono strettamente inerenti allo specifico trattamento in questione. In particolare, è ivi presente la precisazione che “l’autorizzazione sarà valida fino al compimento del 18esimo anno di età del [minore]”.\n\nTale riferimento, sebbene in linea con la condizione che il consenso al trattamento dei dati personali relativi ad un minore di età deve essere espresso da un soggetto esercente la responsabilità genitoriale (cfr., in tale senso anche Provvedimento del 13 marzo 2025, n. 134, doc. web n. 10127792, par. 3.2.) andrebbe piuttosto così riformulato e riportato, eventualmente, come previsione di carattere generale, nel contesto del modulo “Rilascio consenso per Minori”. Si tratta, infatti, di una condizione di liceità riferibile a tutti gli specifici consensi, ivi previsti, attinenti alla raccolta dei dati dei minori effettuata dalla Società in ragione dell’iscrizione al centro estivo (tra i quali, ad esempio, quello relativo al trattamento dei dati ex art. 9 del RGPD, o ancora quello previsto per il compimento di attività di marketing, etc.).\n\nTra l’altro, l’inserimento di tale indicazione, così formulata, nel predetto campo, incide anche sul requisito della libertà di revoca del consenso in esame, considerato che la stessa può ingenerare confusione in ordine alla possibilità riconosciuta in capo al titolare della potestà genitoriale di poter revocare senza limiti l’autorizzazione all’utilizzo e alla diffusione delle immagini relative al minore raccolte da Komplett Società Cooperativa.\n\nIl diritto di revoca del consenso, infatti, può essere esercitato dall’interessato, come stabilito nell’art. 7, par. 3 del Regolamento, “in qualsiasi momento”.\n\nNe consegue, pertanto −pur prendendo favorevolmente atto che la condotta oggetto di contestazione ha esaurito i suoi effetti, in quanto Komplett Società Cooperativa, il 4 settembre 2023, ha provveduto tempestivamente alla rimozione del video recante le immagini dei minori ponendo fine alla loro diffusione online, nonché a cancellare i fotogrammi ivi contenuti in cui erano ritratti gli interessati− che, in ragione di quanto sopra precisato in ordine all’attuale formulazione del punto I) della sezione del modulo “Rilascio consenso per Minori” predisposto dalla Società, ricorrano i presupposti per l’adozione di misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento.\n\nTutto ciò considerato, si rileva pertanto la violazione, a carico di Komplett Società Cooperativa, dell’art. 5, par. 1, lett. a) e dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento.\n\nLa violazione delle disposizioni sopra richiamate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. a) del Regolamento.\n\nAl riguardo, con riferimento agli elementi da prendere in considerazione al fine di valutare se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 83, par. 2 del Regolamento), in primis si rappresenta, in relazione alla gravità della violazione, che l’accertata diffusione online di dati personali, in assenza di un valido presupposto di legittimità −consistente nella pubblicazione del video oggetto di contestazione− ha riguardato due interessati e che la stessa ha avuto luogo in un arco di tempo limitato, ricompreso tra il 29 agosto 2023 (data del caricamento del video) e il 4 settembre 2023 (data della rimozione del video).\n\nPer quanto concerne l’elemento soggettivo del trasgressore, occorre tener conto della circostanza che la condotta posta in essere dalla Società, –come significato nelle dichiarazioni acquisite nel corso dell’istruttoria– sia prevalentemente riconducibile ad un errore umano dell’operatore che, nell’effettuare le operazioni di montaggio delle immagini presenti nel video, ha mantenuto anche i fotogrammi in cui i minori in questione risultavano riconoscibili.\n\nAi fini delle valutazioni dell’Autorità, rilevano altresì la collaborazione di Komplett Società Cooperativa con l’Autorità medesima nel corso del procedimento, l’assenza di precedenti violazioni a carico della stessa, nonché le summenzionate azioni spontaneamente avviate dalla Società nel corso del procedimento per conformare il trattamento al Regolamento e le misure adottate da quest’ultima per mitigare le conseguenze della violazione.\n\nLa gravità e la durata della violazione, il carattere colposo della stessa, e gli ulteriori elementi sopra complessivamente richiamati, inducono a qualificare la fattispecie in esame quale “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2 e del cons. 148 del Regolamento.\n\nAlla luce di tali considerazioni si ritiene, pertanto, sufficiente ammonire Komplett Società Cooperativa ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, per la violazione delle sopra citate disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Al contempo, però, −stante quanto constatato in ordine alla descritta modulistica adottata da Komplett Società Cooperativa nel caso in esame− si ritiene necessario, ingiungere a quest’ultima, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, di rielaborare tale modulistica apportandovi le opportune modifiche ed integrazioni in linea con quanto sopra esplicitato.\n\nSi rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.\n\nTUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE\n\na) ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento rileva l’illiceità del trattamento effettuato da Komplett Società Cooperativa con sede in Arco (Tn), p. iva n. 02061150229, nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento;\n\nb) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce Komplett Società Cooperativa, quale titolare del trattamento in questione, per aver effettuato, nei termini di cui in motivazione, un trattamento di dati personali in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;\n\nc) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla summenzionata Società di conformarsi, entro trenta giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, alle prescrizioni formulate al par. 3 della presente decisione, richiedendo al contempo alla stessa di fornire, entro il predetto termine, un riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell'art. 157 del Codice; l’eventuale mancato riscontro può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento;\n\nd) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, prevede l'annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell'Autorità previsto dall'art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento;\n\ne) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.\n\nAi sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.\n\nRoma, 13 novembre 2025\n\nIL PRESIDENTE\n\nStanzione\n\nIL RELATORE\n\nStanzione\n\nIL SEGRETARIO GENERALE\n\nFanizza\n\nScheda\n\nDoc-Web\n\n10210803\n\nData\n\n13/11/25\n\nArgomenti\n\nImprese\n\nInternet e social media\n\nMinori\n\nConsenso\n\nTipologie\n\nAmmonimento","changes":[{"id":685,"doc_id":12721,"v_from":13106,"v_to":14004,"detected_at":"2026-09-12 02:36:00","added":0,"removed":4,"summary":"--- \n+++ \n-\n-Vedi anche (1)\n-\n-Newsletter del 3 dicembre 2024 - Telemarketing: il Garante Privacy sanziona Sky Italia - Concorsi PA, dal Garante Privacy 50mila euro di sanzione a INPS - No a foto di minori di 14 anni sui social senza il consenso di entrambi i genitori - Garante Privacy: sì al Codice di condotta per i produttori di software gestionali"}],"passport":{"data":{"act":{"jurisdiction":"Италия\nOfficial Name: Provvedimento del 13 novembre 2025 [10210803]","title_official":"","title_short":"","level":"подзаконный акт","date_adopted":"13 ноября 2025","date_in_force":"","date_version":"13 ноября 2025","phased":"","status":"действует","sunset":"","regulator":"Гарант защиты персональных данных Италии","related":""},"goal":{"problem":"нарушение правил обработки персональных данных несовершеннолетних","goal":"защита персональных данных детей и обеспечение соблюдения требований законодательства о защите данных","targets":"","scope":"обработка персональных данных несовершеннолетних, деятельность организаций, предоставляющих услуги детям","exclusions":""},"subjects_note":{"protected":"несовершеннолетние"},"subjects":[{"role":"поставщик услуг, оператор данных","who":"Komplett Società Cooperativa","criteria":"организация, оказывающая услуги детям и собирающая их персональные данные","count":"нет данных"}],"norms":[{"address":"art. 83, par. 5, lett. a)","addressee":"регулятор","essence":"устанавливает санкцию за нарушение правил обработки персональных данных","type":"ответственность","mechanism":"штраф","cost_channel":"финансовый","cost_kind":"разовый","trigger":"выявленное нарушение","sanction":"штраф согласно Регламенту (ЕС) № 2016/679","refs":"Регламент (ЕС) № 2016/679","form":"финансовое взыскание","in_force":"13 ноября 2025","ru_analog":"ст. 13.11 КоАП РФ"}]},"made_by":"GigaChat-2","made_at":"2026-09-16 07:44:14","edited_at":null,"edited_by":null}}